(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2018) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Richiamata la legge 12 dicembre 2016, n. 238  (Disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino) ed, in particolare l'art.  8,  comma  10,  relativo  alle  rese
massime  di  uva  per  ettaro  delle  unita'  vitate  iscritte  nello
schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini  a
Denominazione di origine protetta (DOP) e  a  Indicazione  geografica
protetta (IGP); 
  Richiamato il  proprio  decreto  12  febbraio  2016,  n.  023/Pres.
(Regolamento di disciplina delle modalita' tecnico - procedurali  per
il rilascio  delle  autorizzazioni  alla  variazione  del  potenziale
produttivo viticolo aziendale e per le  misurazioni  delle  superfici
vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della  legge  regionale  8
agosto 2007, n. 20); 
  Considerato che all'art. 2, comma 1, lettera n) del proprio decreto
n. 023/Pres./2016 e' stabilito che  la  resa  massima  di  produzione
delle uve destinate alla produzione di vini senza DOP e senza  IGP  o
varietali e' quella della IGP  avente  il  massimale  piu'  alto  tra
quelli riconosciuti in regione; 
  Preso atto che in annate climaticamente  favorevoli  si  registrano
dei notevoli  incrementi  nelle  quantita'  di  uve  prodotte  e  non
destinate alla produzione di vini DOP e IGP o varietali; 
  Atteso che, dalle piu' recenti rilevazioni emerge che la  vendemmia
2018 si caratterizza per elevati  livelli  produttivi  delle  uve  e,
pertanto, al fine di tutelare le  produzioni  viticole  regionali  si
rende necessario prevedere un aumento delle  rese  massime  destinate
alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o  varietali,  entro  i
limiti attualmente ammessi anche dalla normativa statale; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare in tal senso il regolamento emanato
con proprio decreto n. 023/Pres./2016, introducendo una  disposizione
che consenta, per la sola vendemmia 2018, l'applicazione dell'art. 8,
comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238  (Disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino); 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2018, n.
1757; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato  il  «Regolamento  di  modifica  del  regolamento  di
disciplina delle modalita' tecnico  -  procedurali  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  alla  variazione  del  potenziale   produttivo
viticolo aziendale e per le misurazioni  delle  superfici  vitate  in
attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007,
n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione  12  febbraio
2016, n. 23», nel testo allegato al presente provvedimento del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA