(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2018) IL PRESIDENTE Richiamata la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) ed, in particolare l'art. 8, comma 10, relativo alle rese massime di uva per ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a Denominazione di origine protetta (DOP) e a Indicazione geografica protetta (IGP); Richiamato il proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 023/Pres. (Regolamento di disciplina delle modalita' tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20); Considerato che all'art. 2, comma 1, lettera n) del proprio decreto n. 023/Pres./2016 e' stabilito che la resa massima di produzione delle uve destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali e' quella della IGP avente il massimale piu' alto tra quelli riconosciuti in regione; Preso atto che in annate climaticamente favorevoli si registrano dei notevoli incrementi nelle quantita' di uve prodotte e non destinate alla produzione di vini DOP e IGP o varietali; Atteso che, dalle piu' recenti rilevazioni emerge che la vendemmia 2018 si caratterizza per elevati livelli produttivi delle uve e, pertanto, al fine di tutelare le produzioni viticole regionali si rende necessario prevedere un aumento delle rese massime destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali, entro i limiti attualmente ammessi anche dalla normativa statale; Ritenuto, pertanto, di adeguare in tal senso il regolamento emanato con proprio decreto n. 023/Pres./2016, introducendo una disposizione che consenta, per la sola vendemmia 2018, l'applicazione dell'art. 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino); Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2018, n. 1757; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento di disciplina delle modalita' tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA